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IL DIRITTO DEI NONNI DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI

Capita spesso, nello sviluppo dei rapporti di famiglia, che i Nonni vengano “esclusi dalla vita” dei nipoti minorenni, ciò verosimilmente a causa di problematiche sorte con i genitori del minore, ovvero  tra i genitori stessi; si pensi – ad esempio –  alle acredini conseguenti ad una “spinosa separazione” ovvero alle incomprensioni relative all’educazione del bambino.

I genitori del minore, è bene chiarirlo da subito, non possono limitare o negare il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, in quanto teso all’instaurazione di quel rapporto, considerato – dalla legge e dalla giurisprudenza – fondamentale per la crescita e lo sviluppo educativo del minore.

Qualora si concretizzasse un effettiva lesione di tale diritto, è potestà del “nonno” adire la competente Autorità Giudiziaria onde ottenere una giusta tutela dei legittimi diritti.

Al pari degli sviluppi del concetto di Famiglia, anche la tematica in parola ha subito una notevole evoluzione, in ragione sia degli interventi legislativi che di importanti arresti giurisprudenziali, a tutela del principio sancito dall’art. 317 bis cod. civ..

Il diritto vantato dagli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non può definirsi assoluto ed incondizionato in quanto deve dichiararsi prevalente l’interesse del minore e, di conseguenza, può essere esercitato esclusivamente qualora venga accertato che la frequentazione dei nonni possa dare beneficio all’educazione ed alla crescita serena del minore (Cass. Civ., sez. I, 25/07/2018 n. 19779; Cass. Civ., sez. VI, 12/06/2018 n. 15238).

Ne deriva – a contrariis – che il giudice dovrà negare l’espressione del diritto nell’ipotesi in cui emergessero, anche solo in via potenziale, rischi per il minore.

Con la celebre sentenza n. 16410/2020, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia rinnovando la centralità della figura del minore. Difatti è stata cassata quella decisione (resa dal Tribunale) che inibiva “la visita” dei nonni, ciò in quanto assunta in assenza di compiuta analisi  circa le volontà e le esigenze del minore, bensì sulla mera scorta delle dichiarazioni della madre, animate da forte ostilità nei confronti “dei nonni”.

Tale diritto ha ottenuto riconoscimento anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, con la sentenza 31 maggio 2018, ha precisato che “Alla luce dei lavori preparatori afferenti il regolamento n. 2201/2003, che il legislatore dell’Unione ha inteso ampliare l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), il quale era limitato alle controversie riguardanti i genitori, e che esso ha inteso includere tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale e, di conseguenza, al diritto di visita, indipendentemente dalla qualità delle persone che possono esercitare tale diritto e senza escludere i nonni.

Risulta da tale analisi che la nozione di diritto di visita, contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale. Ne consegue che una domanda dei nonni volta ad ottenere il riconoscimento in capo ad essi di un diritto di visita nei confronti dei loro nipoti ricade sotto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento [….] Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.”

Concludendo, appare doveroso rilevarsi che il diritto di visita è esteso anche a coloro che sono legati da una relazione con uno dei nonni biologici (a titolo esemplificato il coniuge o convivente del nonno), purché tale relazione affettiva sia idonea alla formazione ed educazione del minore (Cass. Civ., sez. I – 25/07/2018 n. 19780).

Autore: Consuelo Rossi