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Decreto “Cura Italia”: le misure di sostegno economico per le famiglie

Con Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state approvate talune misure per il sostegno all’economia italiana, per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, così come annunciato nei giorni scorsi, sono stati previsti strumenti di tutela più pregnanti di “sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese” che sono state estese, questa volta, a tutto il territorio nazionale.

Nel seguito ci si premura di riepilogare le misure approvate dal summenzionato decreto-legge, meglio noto come Decreto “Cura Italia”, a sostegno delle famiglie.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza, a far data dal 23 febbraio 2020, e consultabili al presente link.

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Congedi, indennità e bonus per i lavoratori

  • Congedi e indennità

In favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, sono previsti congedi aggiuntivi fruibili, in modo alternato e per un massimo di complessivi giorni 15, dai genitori-lavoratori con figli al di sotto di anni 12, costretti a casa in seguito all’intervenuta sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta come misura urgente per il contenimento e gestione dell’emergenza “Coronavirus”, già in data 4 marzo 2020.

A tale riguardo, i congedi saranno “retrodatabili” e potranno decorrere dal giorno 5 marzo 2020.

Il limite di età (anni 12) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, che risultano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Ai genitori-lavoratori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi anzidetti, seppur senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto espresso di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Bonus baby-sitting

In alternativa al congedo parentale di cui al paragrafo che precede, è prevista la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia gestito dall’INPS, che, di fatto, individuerà le modalità operative di accesso al congedo, provvedendo, altresì, alla ricezione delle domande.

  • Fondo per il reddito di ultima istanza

In favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dello stato di emergenza “Coronavirus”, hanno cessato, ridotto ovvero sospeso la loro attività̀ o il loro rapporto di lavoro è stato istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020, le cui modalità di attribuzione verranno rese note con successivi decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”.

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Fondo solidarietà mutui prima casa

A partire dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, e per un periodo di mesi 9, è prevista l’accessibilità, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019, al Fondo di solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini).

La misura adottata offre, dunque, la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi.

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Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie

  • Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo all’anno 2019, di importo non superiore a 40.000 euro), è riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio non concorre alla formazione del reddito 2020.

  • Incentivi fiscali a seguito di donazioni

Al fine di favorire le erogazioni liberali in denaro e in natura, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prevista in favore del soggetto che vi fa ricorso una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

  • Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Come preannunciato dall’Agenzia delle Entrate, sono stati sospesi gli accertamenti e le attività di riscossione.

In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Tuttavia, occorre considerare che I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

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Validità documenti di riconoscimento

Appare, poi, utile segnalare che con il Decreto Cura Italia è stata altresì disposta la proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo.

A tal fine, i documenti la validità, ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità è prorogata al 31 agosto 2020, fatta eccezione per la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza indicata sui richiamati documenti.

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Svolgimento del servizio postale

Infine, si segnala che fino al 30 giugno 2020, il servizio postale e, in particolare, l’invio di raccomandate, la distribuzione di pacchi e le notifiche a mezzo posta, verranno eseguite dagli operatori postali mediante il solo accertamento della presenza del destinatario ovvero di persona abilitata al ritiro, senza procedere alla raccolta della relativa firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza del destinatario.

La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (www.gazzettaufficiale.it)

Autore: C. Simona Giarnera

[i] Il presente documento ha valore meramente informativo divulgativo e non costituisce di per sé parere professionale in merito agli argomenti in oggetto