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CORONAVIRUS: Le Regole

Dallo scorso 10 marzo (e fino al 3 aprile 2020) per il tramite del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, sono estese a tutto il territorio nazionale le stringenti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, che l’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo aveva previsto per alcune zone e province del Nord Italia.

Siamo chiamati pertanto, per scongiurare l’attuale emergenza, a dover necessariamente rispettare tutta una serie di prescrizioni, tra cui il divieto di spostamento e di ogni forma di assembramento di persone.

Il principio generale è quello secondo cui “si deve evitare di uscire di casa“, ad eccezione di quei casi in cui sussistano i cd. validi motivi. E’ inoltre previsto il divieto assoluto di uscire di casa per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Nel periodo di vigenza del DPCM 09/03/2020, le Forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle regole; verosimilmente non vi saranno posti di blocco, ma saranno effettuati controlli da parte delle forze di Polizia che, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle vigenti norme.

Con l’intento di sintetizzare: è consentito uscire di casa solo in ipotesi tassative, ovvero:

– per motivi di lavoro;

– per ragioni di salute;

– per altre ragioni necessità, ad esempio l’acquisto di beni essenziali.

Inoltre è consentito a chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza di rientravi, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

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In ragione dei dubbi interpretativi scaturenti dalla lettura della norma, le Istituzioni hanno fornito una serie di risposte a quelle che di potrebbero comunemente definire FAQs (frequently asked questions), che andremo qui di seguito ad argomentare, con riserva di futura integrazione.

Si può uscire per andare al lavoro?

Per “comprovate esigenze lavorative” è ammissibile lo spostamento, da e per il luogo di lavoro.
Per comprovate si intende che si deve essere nella possibilità di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, ciò anche tramite la nota auto-dichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce, preme evidenziarlo, reato.

In caso di controllo, si dovrà dunque dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà poi compito delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa, con l’eventuale adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

È in ogni caso raccomandabile il lavoro a distanza, ove possibile, o il prendere ferie o congedi.

In definitiva: senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Posso utilizzare mezzi di trasporto pubblico e taxi?

Nessun blocco dei trasporti.Tutti i mezzi di trasporto pubblico, e anche privato, funzionano regolarmente. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

Non sono previste limitazioni neanche per il trasporto merci. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Anche i corrieri merci possono circolare, così come gli autotrasportatori.

È possibile uscire per acquistare generi alimentari?

E’ possibile uscire per acquistare generi alimentari, anche se non vi è alcuna necessità di “fare scorta” perché i negozi saranno sempre riforniti. Non c’è, come detto, nessuna limitazione al transito delle merci sul territorio nazionale.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

È possibile uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari, ma solamente in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l’acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili.

Posso andare a mangiare dai parenti?

No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi. Per analogia non è ammesso spostarsi a casa di amici, compagni, e così via… se non è legato a motivi di necessità come sopra precisati.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso nell’ossequioso rispetto delle modalità disciplinate con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È consentito fare attività motoria all’aperto?

Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e non in gruppo. Parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti.

Posso uscire con animali domestici?

Sì, per la gestione quotidiana delle esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari.

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Come anticipato, gli interessati dovranno essere, in ogni caso, in grado di dimostrare che lo spostamento è giustificato. Sarà possibile farlo rendendo una auto-dichiarazione utilizzando il modello messo a disposizione del Governo, da esibire in caso di controlli.

E’ bene precisare che l’auto-dichiarazione potrà essere resa anche su moduli già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

In tale atto (ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. dicembre 2000, n. 445) si dovranno indicare le proprie generalità e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e che lo spostamento è determinato da uno dei motivi suddetti (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza).

Non sarà sufficiente una dichiarazione generica, in quanto sul punto andranno poi forniti gli ulteriori chiarimenti necessari al controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

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La violazione delle prescrizioni in parola, è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità. Resta inteso che qualora la condotta fosse ascrivibile a più gravi ipotesi di reato, potranno essere comminate le relative eventuali più severe pene.

Autore: Marco Dei