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Interruzione della prescrizione in materia di garanzia per vizi della cosa venduta

Con Sentenza, 11 luglio 2019, nr . 18672, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno finalmente chiarito la portata dell’art. 1495, III comma, c.c. con riferimento alla idoneità, ai fini interruttivi della prescrizione breve, di una comunicazione stragiudiziale con cui il compratore esplicita di volersi avvalere della garanzia per vizi.

In materia si contrapponevano due opposti indirizzi.

Secondo un primo orientamento, espresso da ultimo da Cass. Civ, Sez. 2, 10 novembre, nr. 22903/2015, sarebbe idoneo e sufficiente, ai fini interruttivi della prescrizione, un atto stragiudiziale con il quale il compratore comunichi di volersi avvalere della citata garanzia, riservandosi ad un momento successivo ogni valutazione circa il rimedio da esperire in sede giudiziale (riduzione del prezzo, ovvero risoluzione contrattuale). Tale orientamento si fonderebbe sulla distinzione, già operata dalle Sezioni Unite civili con Sentenza nr. 13294/2015, tra la garanzia – intesa quale situazione giuridica autonoma suscettibile di plurimi e distinti atti interruttivi della prescrizione, e le azioni edilizie contemplate dall’art. 1492 c.c. che da essa derivano.

L’opposto orientamento, invece, non distinguendo tra prescrizione della garanzia e prescrizione delle azioni edilizie, ritiene non sufficiente una mera comunicazione stragiudiziale ai fini interruttivi della prescrizione della garanzia per vizi.

Ciò in quanto la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere alternativamente la risoluzione contrattuale o la riduzione del prezzo rappresenta un diritto potestativo della parte che se ne voglia avvalere in cui il venditore si trova in una posizione di mera aspettativa. Pertanto, atteso che gli atti di costituzione in mora previsti dall’art. 1219, I comma, c.c. operano con riferimento ai diritti di credito, ma non ai diritti potestativi, l’unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione della garanzia per vizi è la domanda giudiziale.

Orbene, nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite, aderendo al primo dei due orientamenti indicati, ha espresso il seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”.

Secondo il dictum della Corte, infatti, il termine prescrizionale breve indicato dall’art. 1495, III c., c.c., decorrente dal momento della consegna, è posto a tutela del compratore per far valere l’inesatto adempimento, a prescindere dallo specifico rimedio che quest’ultimo voglia attivare. In aggiunta a tale considerazione, ritiene la Corte, che per quanto non espressamente previsto nella disposizione in commento, debba trovare applicazione la disciplina generale dettata in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, anche nel caso di garanzia per vizi della cosa comprata, delle cause di sospensione e interruzione.

Al di là della ricostruzione logico – sistematica offerta dagli Ermellini, è interessante notare come la scelta operata dalle Sezioni Unite sia dettata anche da ragioni di ordine socio – economico laddove, come si legge nel testo della pronuncia, l’idoneità di un atto stragiudiziale ad interrompere la prescrizione della garanzia per vizi porta con sé la possibilità che il venditore intervenga per la loro eliminazione, o, comunque, per tentare una composizione bonaria della controversia, prima ed al di fuori del processo i tal modo il compratore non sarebbe obbligato ad agire in via giudiziale scongiurando così il pericolo di una inutile proliferazione di giudizi.

Autore: Avv. Gaia Menconi